Interreg - European Regional Development Fund - European Union

FAQ 2014-2020

[CLLD]
La valutazione intermedia della strategia CLLD ha un impatto del periodo di finanziamento del progetto ombrello "piccoli progetti"?
Il progetto ombrello "piccoli progetti"copre tutta la durata del periodo di programmazione, tuttavia nell’art. 9 del contratto di finanziamento CLLD  è prevista una valutazione intermedia obbligatoria sull’attuazione della strategia CLLD nelle date 30.09.2019 e 30.09.2022. Il periodo di programmazione del progetto ombrello è continuo e non viene interrotta dalla valutazione intermedia. 
I piccoli progetti sono ammissibili nel periodo di programmazione del progetto ombrello.

Data: 21.6.2017
[Ammissibilità alla spesa]
In quali casi le spese di viaggio e soggiorno si considerano sostenute “al di fuori dell’area di programma”?
Per personale di beneficiari con sede nell’area di programma le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento al di fuori dell'area di programma non si considerano sostenute “fuori area di programma” ai sensi dell’art. 20 par. 2 Regolamento (UE) n. 1299/2013 (vedi art. 5 par. 8 Reg.del. 481/2014). Relativamente a tale personale si considerano “spese fuori area di programma” unicamente le spese di vitto e soggiorno nonché eventuali spese per trasporto locale sostenute fuori area, purché non coperte da indennità giornaliere.  
Per quanto riguarda il personale di beneficiari con sede al di fuori dell'area di programma le spese di viaggio e soggiorno vanno considerate sempre come “spese fuori area di programma” ai sensi dell'art. 20 par. 2 Regolamento (UE) n. 1299/2013, sia quando l’evento si svolge al di fuori dell’area di programma, sia quando ha luogo all’interno dell’area di programma (vedi art. 5 par. 7 Reg.del. 481/2014).
Data: 8.5.2017
[Ammissibilità alla spesa]
Sono ammissibili nell’ambito del Programma gli istituti della premialità/produttività tra i costi del lavoro? 
Elementi retributivi di premialità/produttività possono essere considerati come spesa ammissibile nell’ambito del programma se basati su una forma normativa e non assegnati discrezionalmente. Infatti, seppur variabile, entro i limiti specificati nella norma, nella determinazione del suo esatto ammontare, la premialità contrattuale può essere considerata un elemento predeterminato e stabile.
 
Nel settore pubblico, dove spesso il contratto modello di lavoro prevede l’istituto della premialità/produttività, tale voce fa parte del costo del lavoro, sia nel caso di personale lavorativo a tempo pieno, sia nel caso del personale impiegato in modo parziale. In quest’ultimo caso va valutata l’attinenza della premialità all’effettivo lavoro svolto per il progetto interessato.
 
Anche nel caso di un datore di lavoro privato il riconoscimento della produttività deve essere legato ad una forma normativa e non essere discrezionale (p.e. contratto collettivo, contrattazione aziendale/sindacato, contratto di lavoro). 

Data: 13.4.2017
[Ammissibilità alla spesa]
Sono ammissibili le spese di viaggio al di fuori dell'area di programma?

Attività svolte al di fuori dell'area di programma possono eccezionalmente essere ammissibili se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, cioè se a) l'operazione è a beneficio dell'area di programma, b) l'importo totale non supera il 20 % a livello di programma e c) gli obblighi relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma. Tali attività devono inoltre essere espressamente indicate nel progetto approvato oppure espressamente autorizzate dall’Autorità di gestione. La stessa disposizione si applica alle spese di trasporto locale e di vitto e soggiorno nel luogo di svolgimento di un evento o un'azione al di fuori dell'area di programma. NB: Per beneficiari con sede nell’area di programma le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento non si considerano sostenute “al di fuori dell’area di programma” (vedi anche apposita FAQ).

Nel caso di spese di viaggio al di fuori dell'area di programma si raccomanda al partner di progetto in questione di rivolgersi all’Unità di coordinamento regionale competente per ottenere una valutazione preliminare. Nel caso di una valutazione positiva il partner di progetto informa il Lead Partner, che invia una richiesta scritta tramite mail al Segretariato congiunto (gs-sc@provincia.bz.it), dopodiché l'Autorità di gestione informa il partner di progetto e il Lead Partner per iscritto della decisione.

Data: 6.3.2017
[Ammissibilità alla spesa]
A cosa fare attenzione riguardo al mantenimento della proprietà per gli investimenti infrastrutturali / interventi edilizi (Punto 3.6 delle Norme di ammissibilità della spesa del programma)?
Per i progetti che prevedono investimenti infrastrutturali il mantenimento della proprietà deve rimanere invariato per 5 anni dalla data di erogazione del pagamento finale al beneficiario, se un cambio di proprietà procura un vantaggio indebito ad un altro soggetto (cfr. Art.71 comma (1) lettera b Reg. 1303/2013); anche la destinazione d'uso (natura, obiettivi, condizioni di attuazione dell’operazione) deve rimanere sostanzialmente inalterata (cfr. Art.71 comma (1) lettera c Reg. 1303/2013).

Anche se l’infrastruttura non è di proprietà del beneficiario, ma questo soltanto dispone della disponibilità dell’infrastruttura, come p.e. nel caso di investimento su immobile dello Stato in concessione ad un Comune , il costo di interventi infrastrutturali sono ammissibili. Se durante il quinquennio successivo al pagamento finale si verificasse un cambio di proprietà (ad esempio, il trasferimento della proprietà dell’immobile al Comune), deve essere garantito che ciò non procuri ad un altro soggetto un vantaggio indebito.

Inoltre, in questo contesto va tenuto presente il principio generale del riferimento diretto al progetto, analogamente al caso di attrezzature previsto nel capitolo 3.5 (4 paragrafo) delle Norme di ammissibilità del programma. Ciò significa che l'intero importo della spesa è ammissibile solo in caso di investimenti che costituiscono l’obiettivo del progetto ovvero un suo output. Altrimenti è possibile solo il riconoscimento proporzionale al periodo di utilizzo nell’ambito del progetto.
Data: 27.12.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Sono ammissibili nell’ambito del Programma le spese sostenute durante il congedo di maternità?
Le spese sostenute dal beneficiario per il congedo di maternità non sono ammissibili. Esse rimangono quindi a carico del beneficiario. Il budget del progetto previsto per i costi di personale può essere utilizzato per coprire le spese del personale sostitutivo.

Questa interpretazione si basa principalmente sui seguenti punti:
  • Nelle regole di ammissibilità del programma la categoria di spese “personale” fa riferimento alle spese sostenute a favore dei dipendenti assegnati alla realizzazione di attività riferite al progetto, in conformità con la proposta progettuale. L’attività del personale ammissibile deve  presentare un chiaro collegamento con il progetto ed essere necessaria per la sua attuazione.
  • Affinché il progetto approvato possa essere realizzato come da proposta approvata, si generano di norma costi aggiuntivi a causa della sostituzione per maternità. Nel piano finanziario stimato e approvato per il personale del progetto non sono contenuti questi costi aggiuntivi necessari a coprire le spese del personale in maternità e relativi sostituti. 
Data: 10.10.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Anche i progetti nell'ambito dell'asse 1 possono beneficiare di un finanziamento fino al 85 % di fondi FESR?

Sì, anche nell'ambito dell'asse 1 può essere concesso un finanziamento FESR dal Programma Interreg Italia - Austria fino al 85 % del totale dei costi ammessi al finanziamento ai singoli partner dei progetti approvati. Infatti, il valore del 80 %, che si trova indicato nella sezione 3, capitolo 3.1 (pag. 70) del programma di cooperazione per l'asse 1, costituisce un obiettivo medio, che va rispettato a livello di programma.
Data: 27.5.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Su quale voce di spesa vanno imputati i costi per gli assegni di ricerca?
La soluzione della questione dipende dalla tipologia contrattuale degli assegni di ricerca. Se gli assegni di ricerca rientrano tra i contratti a progetto oppure nuove tipologie di contratto vanno imputati sulla voce consulenze e servizi esterni.  Tale qualificazione contrattuale può essere diversa nei due Stati membri e quindi i partner austriaci e i partner italiani potrebbero anche scegliere una soluzione diversa. È comunque consigliato di inserire i costi per assegni di ricerca fra i servizi esterni.
Data: 20.5.2016
[Presentazione della proposta]
In quali casi devono essere presentati i documenti aggiuntivi "se del caso"?
I documenti aggiuntivi elencati da caricare "se del caso" devono essere presentati nei seguenti casi:
 
1) Il statuto è da compilare nei casi, nei quali non è chiaro/evidente, se il partner è privato o pubblico.
 
2) La dichiarazione sul regime di aiuti desiderato è da compilare da tutti i partner che svolgono un'attività economica nell'ambito del progetto proposto e che sono pertanto qualificabili come imprese ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (possono essere tali anche i partner pubblici purché svolgono effettivamente un’attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato) e che intendono chiedere il finanziamento sulla base di un regime di aiuti di stato.
 
3) La dichiarazione di impegno di fondi propri è da compilare da tutti i partner che intendono contribuire al progetto con fondi propri. Sono tali necessariamente i partner privati italiani (in quanto non ricevono un cofinanziamento nazionale) nonché i partner austriaci che non ricevono un cofinanziamento nazionale. Ma anche i partner che ricevono un cofinanziamento nazionale (anche ad es. i partner pubblici italiani) potrebbero decidere di contribuire con fondi propri. Al riguardo occorre tener presente che il conferimento di risorse proprie potrebbe comportare dei vantaggi (vedi criterio C5 "Metodologia e criteri di selezione dei progetti")
 
4) La dichiarazione di cofinanziamento per beneficiari austriaci è da presentare dai partner austriaci i quali ricevono un cofinanziamento nazionale. Tale dichiarazione va sottoscritta dall'ente che concede il cofinanziamento.
 
5) La descrizione tecnica dettagliata, comprensiva dello stato delle relative concessioni ed eventuali requisiti di cui tenere conto (tutela dell’ambiente e dei monumenti storici) è da presentare in caso di realizzazione edifici/lavori strutturali e infrastrutturali nell'ambito del progetto.
 
6) Il piano finanziario dettagliato; ogni partner dovrebbe rivolgersi alla propria Unità di coordinamento Regionale di competenza per sapere se questa richiede il piano finanziario dettagliato o meno. 
Data: 18.5.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Come si determina l’ammontare delle spese di viaggio e soggiorno?
Ai sensi delle norme specifiche del programma di ammissibilità delle spese (capitolo 3.3) le spese di viaggio vanno calcolate in conformità alla normativa nazionale/regionale vigente o nel caso di un’amministrazione pubblica ai sensi dei regolamenti interni dell’ente interessato nel rispetto dei principi di economicità.

Di norma vengono ammessi regolamenti interni. Per le spese di soggiorno e le diarie come limite massimo però vale quanto stabilito dalla tabella di cui all’art. 13, allegato VII del Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee), modificato dal Regolamento (CE, EURATOM) n. 337/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007. La predetta tabella delle indennità di missione stabilisce un limite massimo per le spese di soggiorno e un importo per le diarie. Al riguardo viene individuato l’importo che può essere retribuito in caso di viaggi nel paese di volta in volta indicato (ad es. destinazione Italia: limite massimo 135 €, destinazione Austria: limite massimo 130 €).
Data: 6.5.2016

Ultimo aggiornamento: 20/11/2023