Interreg - European Regional Development Fund - European Union

FAQ 2014-2020

[Rendicontazione delle spese/reporting]
Può ogni beneficiario richiedere il tasso forfettario dei costi residui? 
Come previsto dalle norme specifiche di ammissibilità della spesa (V.4 del 30.06.2020) del programma di cooperazione Interreg V – A Italia-Austria dalla fine del 2020 per partner di progetti approvati è possibile richiedere un tasso forfettario dei costi residui fino al 40% dei costi diretti ammissibili del personale (cfr. cap. 4.4). 

Questa possibilità esiste per ogni beneficiario (LP e PP) negli assi 1 a 3 e per progetti medi CLLD, a condizione che le loro spese di personale approvate siano superiori al 71,43% del loro budget totale e che non sia stata ancora presentata alcuna domanda di rimborso. La richiesta viene effettuata attraverso il sistema coheMON. La percentuale del tasso forfettario dei costi residui da applicare viene calcolata sulla base del piano finanziario approvato.  
Data: 8.6.2021
[Ammissibilità alla spesa]
Come dovrebbe essere adempiuto l'obbligo di indicare il sostegno finanziario da parte dell'UE, del Fondo e del Programma nelle misure di comunicazione attuate sulle piattaforme dei social media?

In ogni pubblicazione in testo, immagine e suono deve, ai sensi del Reg. 1303/2013 allegato XII cpv. 2.2. (1), sempre essere garantita la citazione esplicita e univoca del sostegno finanziario da parte dell'Unione europea, ovvero dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. Occorre quindi aggiungere a ogni pubblicazione in testo, immagine e suono l’indicazione "finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020", ovvero il logo del programma. In caso contrario, l’ammissibilità della spesa può essere compromessa in tutto o in parte.

Questo obbligo vale in linea di principio anche per le piattaforme dei social media. Questo settore è in costante evoluzione e non si intende quindi normarlo in modo definitivo e dettagliato. Dalle normative vigenti si può dedurre quanto segue:

  • L’indicazione permanente del sostegno finanziario dovrebbe essere inserita nei profili o nelle pagine dei social media creati appositamente per il progetto, ad esempio mostrando il logo del programma nella foto di copertina o nell'immagine del profilo su Facebook, Twitter, YouTube e Pinterest, oppure menzionando "finanziato dall'UE" su Instagram e TikTok, poiché in caso contrario l’ammissibilità della spesa può essere compromessa in tutto o in parte.
  • L’indicazione del sostegno finanziario si applica anche per tutte le altre piattaforme di social media non esplicitamente citate.
  • Al fine di aumentare la visibilità del programma e del contributo comunitario l’indicazione del sostegno finanziario può essere inserita anche nei singoli contenuti pubblicati (video, immagine, link) relativi al progetto e visibili al pubblico, ove tecnicamente possibile e opportuno.
Data: 27.8.2020
[Ammissibilità alla spesa]
I volontari possono rendicontare le spese di viaggio e di soggiorno?

Secondo le norme specifiche del programma di ammissibilità delle spese, "le spese di viaggio (vitto, alloggio, trasporto) sostenute dai dipendenti dei partner di progetto sono ammissibili, a condizione che siano inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini dell’esecuzione del progetto, nonché scelti nel rispetto del principio di economicità." I volontari di un’organizzazione prestano attività di volontariato e senza scopo di lucro. I costi effettivi delle spese di viaggio e di soggiorno dei volontari possono essere rendicontati dalla rispettiva organizzazione beneficiaria. Il beneficiario deve fornire una giustificazione della necessità che tali costi siano necessari per il progetto. Poiché i volontari non hanno un rapporto di lavoro professionale con l’organizzazione, può essere presentata come documento di impiego una tessera associativa e/o altre prove che la persona è un membro volontario del beneficiario. In ogni caso, i costi sono ammissibili solo se alla rendicontazione sono allegate le previste ricevute delle spese di viaggio e/o soggiorno e la prova del rimborso al volontario (documento di pagamento) con il riferimento al progetto (per beneficiari italiani compreso il CUP).  Per maggiore chiarezza si specifica che tali spese vanno inserite nella categoria di spesa "spese di viaggio e soggiorno" e non tra i "costi per consulenze e servizi esterni", considerando i volontari in questo contesto equiparati al personale interno.

Data: 12.5.2020
[Ammissibilità alla spesa]

Per quanto tempo dovrebbe rimanere pubblicato il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea, del Fondo di Sviluppo Regionale e del programma Interreg V-A Italia-Austria sulle presenze online del progetto?

Ai sensi del Regolamento 1303/2013 Allegato XII, paragrafo 2.2 (1), i beneficiari sono tenuti a garantire un riferimento d'immagine o di scrittura al finanziamento da parte dell'Unione europea, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma Interreg V-A Italia-Austria ben visibile in tutte le loro attività di comunicazione.

Tale obbligo, così come tutti gli altri obblighi dei beneficiari, deve essere rispettato fino alla data di pagamento delle sovvenzioni richieste nel rendiconto finale, in quanto questo è considerato il momento in cui il progetto viene formalmente concluso.

Al fine di diffondere la conoscenza delle possibilità di finanziamento offerte dal programma Interreg Italia-Austria, si consiglia di rendere facilmente accessibili al pubblico le informazioni sul progetto implementato e il riferimento al finanziamento, a discrezione del beneficiario, anche oltre la fine formale del progetto continuando a pubblicarle, ad esempio, sulle presenze online del progetto come già avvenuto durante la fase di implementazione. La diffusione dei risultati del progetto e le opportunità di finanziamento del programma di cooperazione contribuiranno a ispirare altre organizzazioni e istituzioni a intraprendere progetti simili in linea con la politica dell'UE.

Data: 19.2.2020
[Ammissibilità alla spesa]
Si applica l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso ai fini progettuali per almeno 5 anni, nel caso di spese per attrezzature per i quali vengono rendicontate solo le quote di ammortamento?

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013 l'obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d’uso per un periodo di 5 anni si riferisce solo a progetti che comportano investimenti in infrastrutture risp. investimenti produttivi (descritto in modo semplificato per facilitare la lettura di questa FAQ. Il testo del regolamento contiene ulteriori precisazioni per i termini utilizzati, p.e. "obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d'uso"). La Commissione europea definisce gli investimenti produttivi come "investimenti in capitale fisso o in attivi immateriali per le imprese, usati per la produzione di beni e servizi, contribuendo così agli investimenti lordi e all'occupazione." (vedi Corte dei conti Europea – relazione speciale n. 08/2018: Sostegno dell’UE agli investimenti produttivi nelle imprese, pag. 13). Anche l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013, par. 1 così come al considerando n. 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013 definiscono investimenti produttivi nel quadro di imprese. Se un progetto non comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i requisiti di cui all’articolo 71 non devono essere soddisfatti, fatto salvo il rispetto di requisiti specifici previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di infrastrutture o di investimenti produttivi delle imprese, devono essere garantiti i requisiti ai sensi dell'articolo 71 per il mantenimento della proprietà risp. della destinazione d’uso. Se nella rendicontazione vengono invece considerati solo le quote di ammortamento durante l’utilizzo dell’investimento entro la durata del progetto, e a condizione, che durante tale periodo siano stati soddisfatti i criteri secondo l’Art. 71, tali spese sono ammissibili (cfr. articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (1), paragrafo 2) senza l’obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d’uso oltre la durata del progetto.

Data: 17.9.2018
[Ammissibilità alla spesa]
Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella struttura organizzativa del partner di progetto sono ammissibili?
Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella struttura organizzativa del partner di progetto (a titolo esemplificativo: direttore, sindaco, capo reparto e simili), che partecipano p.e. a convegni, eventi, riunioni o incontri e dei quali non vengono rendicontate le spese di personale attraverso il progetto, sono ammissibili qualora riferite direttamente al progetto, necessarie e rilevanti per il progetto e qualora venga attestata la partecipazione.
Data: 9.4.2018
[Ammissibilità alla spesa]
Cosa si intende per „partecipazione di terzi“ a manifestazioni con servizio di catering?
Secondo le “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa” (vedi punto 3.4) le spese per il servizio di catering in occasione di manifestazioni sono ammissibili, a condizione che vi sia la partecipazione di terzi. Per “partecipazione di terzi” si intende la partecipazione di soggetti che non sono direttamente coinvolti nel progetto. Si qualificano soggetti direttamente coinvolti nel progetto ad. es. partner di progetto, partner associati o soggetti che sono legati al progetto mediante un rapporto contrattuale. 
 
Invece nelle riunioni “interne” tra partner di progetto i costi (spese di viaggio e soggiorno) dei singoli collaboratori dei partner di progetto possono essere rendicontate nella categoria “spese di viaggio e soggiorno”, se vengono sostenute spese di viaggio in conformità alle prescrizioni interne. Le spese di viaggio e soggiorno di collaboratori di eventuali “partner di progetto associati” possono essere rimborsati nei limiti del proprio budget del partner di progetto beneficiario (vedi punto 3.3 delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa). 
Data: 9.4.2018
[Ammissibilità alla spesa]
Quali modifiche di progetto devono essere formalmente richieste e approvate dall’Autorità di gestione?

Secondo l’art. 5 (2) del contratto di finanziamento – Interreg si ha la possibilità di spostare l’ammontare delle risorse destinate alle categorie di spesa non superando la soglia del 20% dell’ammontare previsto oppure fino a un massimo di 10.000€. In questo caso non si necessita di un’approvazione formale da parte dell’AdG. Per agevolare il processo di rendicontazione, tali spostamenti devono essere comunicati inserendoli direttamente nel sistema coheMON. Le variazioni entrano subito in vigore e le corrispondenti spese possono essere rendicontate. Spostamenti di risorse superiori invece alla percentuale massima del 20% e contemporaneamente alla somma di 10.000€ devono essere richiesti tramite il sistema coheMON ed è necessaria la espressa approvazione da parte dell’AdG, di norma coinvolgendo le Unità di coordinamento regionale (UCR) (art. 5 (3) contratto di finanziamento Interreg).
NB: L’obbligo di approvazione da parte dell’AdG non significa che le spese possono essere effettuate solo dopo l’approvazione formale della richiesta di variazione. A proprio rischio si possono effettuare le spese anche prima dell’approvazione formale. Il riconoscimento delle suddette spese avviene tuttavia solo dopo l'approvazione da parte dell’AdG.
Se il beneficiario ha dei dubbi sull’approvazione da parte dell’AdG a causa della portata delle modifiche in termini di contenuto o di importo, è consigliabile attendere l’approvazione formale prima di attuare le attività per cui viene chiesta la variazione.

Di norma, questi spostamenti di risorse non avranno alcun effetto sull’attuazione delle attività del progetto come descritto nella proposta progettuale (art. 5 (3) Contratto di finanziamento Interreg).

La procedura sopra descritta si applica analogamente anche alle variazioni dei contenuti “sostanziali” del progetto, con o senza collegati spostamenti di risorse.Queste modifiche “sostanziali” (si intendono esclusi meri dettagli di attuazione che non hanno alcun impatto sugli obiettivi o sui risultati del progetto) devono essere richieste tramite coheMON e possono essere eseguite a proprio rischio. Le spese relative alle modifiche richieste non possono essere riconosciute da parte dei Controllori (FLC) fino a quando non sono state formalmente approvate da parte dell’AdG.
Lo spostamento di fondi solo tra WP, senza che ciò comporti spostamenti tra categorie di costo e/o cambiamenti contenutistici sostanziali, non deve essere inserito nel sistema coheMON. Ciò non compromette il processo di rendicontazione.

Questo approccio per gestire le variazioni di progetto intende, ai fini della collaborazione partenariale tra le autorità del programma e i beneficiari, sia favorire l'attuazione tempestiva dei progetti e prevenire ritardi nel caso di modifiche insignificanti nelle more tra la richiesta e l'approvazione formale, sia preservare alle autorità del programma la possibilità di opporsi in caso di cambiamenti sostanziali del progetto.

Data: 16.1.2018
[Ammissibilità alla spesa]
Quando devono essere pagate le spese di preparazione?
Ai sensi delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa”, paragrafo 2.3, le spese di preparazione sono ammissibili nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e la presentazione della proposta progettuale. 
Trattandosi di un arco temporale ridotto e procedure di pagamento spesso complesse, potrebbe essere difficile concludere tutti i passaggi necessari – dall’affidamento alla prestazione del servizio e fatturazione e pagamento entro il termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali.
Pertanto - nel caso di approvazione del progetto - vengono considerate ammissibili le spese di preparazione che sono state almeno compiute (fornitura dei servizi) nel periodo tra l’apertura del bando e la presentazione del progetto. La fatturazione e pagamento della prestazione/fattura possono avvenire anche in un secondo momento.
Data: 6.11.2017
[Ammissibilità alla spesa]
In quali casi non è necessario richiedere all’Autorità di gestione l'approvazione dei "costi fuori area di programma"?


Costi per le attività progettuali sostenuti al di fuori dell'area del programma devono essere indicati nella proposta progettuale approvata o essere esplicitamente approvati dall'Autorità di Gestione (cfr. Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa, punto 2.2 B). Tali costi al di fuori dell'area del programma sono da considerarsi approvati tacitamente dall'Autorità di Gestione, se sono soddisfatti almeno due dei seguenti elementi:

  • Prossimità con l’area di programma (fino a 15 km)
  • Voce di costo minima (meno di 1.000,00 €)
  • Le attività progettuali si sviluppano presso il sito del progetto di un partner di progetto al di fuori dell'area del programma (eventi, convegni, riunioni, incontri, ecc.)

I costi fuori area programma, approvati in questo modo semplificato, sono in ogni caso da inserire nel sistema di monitoring del programma e comunque da indicare nella rendicontazione da parte del beneficiario.

Per la definizione dei costi fuori dell'area di programma consultare la FAQ corrispondente alla pagina www.interreg.net/faqQuali spese di viaggio e soggiorno si considerano sostenute al di fuori dell’area di programma”?

Data: 30.8.2017

Ultimo aggiornamento: 20/11/2023