Interreg - European Regional Development Fund - European Union

FAQ 2014-2020

[Ammissibilità alla spesa]

Quando parte l'ammissibilità delle spese?

Le spese sostenute sono ammissibili tra la presentazione del progetto e la data di fine progetto. Quindi sono ammissibili anche le spese sostenute prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento Interreg, ma dopo la presentazione del progetto. Tali costi comunque sono ammissibili solo nel caso in cui il progetto venga approvato. 

La data di chiusura del progetto viene stabilita a seconda del progetto e non può superare i 30 mesi a partire dalla protocollazione del contratto di finanziamento Interreg stipulato tra l'Autorità di gestione e il Lead Partner.

Data: 4.5.2016
[Presentazione della proposta]
Quali documenti aggiuntivi devono essere firmati digitalmente da ogni partner di progetto e caricati sul sistema di monitoraggio coheMON?
I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da tutti i partner di progetto e caricati dal Lead Partner sul sistema di monitoraggio coheMON e  (vedi punto 9 del primo avviso):

(1)    Dichiarazione sullo stato giuridico
(2)    Diverse dichiarazioni per imprese
(3)    Diverse dichiarazioni per beneficiari pubblici

La “dichiarazione sullo stato giuridico” (1) deve essere presentata da ogni partner di progetto, indipendentemente dalla sua natura giuridica.
Le “dichiarazioni per imprese” (2) sono necessarie in particolare per valutare la rilevanza in materia di aiuti di stato e per individuare la norma eventualmente applicabile. Pertanto, tali dichiarazioni devono essere presentate da ogni soggetto che è qualificabile quale impresa secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. In particolare, si tratta di qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica che consiste nell’offrire beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. La qualificazione d’impresa avviene indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto e indipendentemente dal fatto se lo stesso sia stato costituito per conseguire utili o meno.  
Da ciò consegue che anche i beneficiari pubblici devono presentare le “dichiarazioni per imprese” (2) qualora esercitino un’attività economica nell’ambito del progetto proposto. In tal caso non occorre presentare le “dichiarazioni per beneficiari pubblici” (3).
Tutti i beneficiari pubblici che non esercitano un’attività economica nell’ambito del progetto proposto e che non sono qualificabili quali imprese ai sensi della predetta definizione, devono presentare le “dichiarazioni per beneficiari pubblici” (3).

Ulteriori documenti (Statuto/atto costitutivo, dichiarazione sul regime di aiuti desiderato, dichiarazione di impegno di fondi propri, dichiarazione di cofinanziamento per beneficiari austriaci, descrizione tecnica dettagliata in caso di realizzazione di edifici/lavori strutturali e infrastrutturali, piano finanziario dettagliato) sono da presentare soltanto se necessari. I modelli rispettivi sono disponibili qui.

Data: 3.5.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Che cosa significa se un finanziamento è qualificabile come aiuto di Stato?

Un finanziamento costituisce aiuto di Stato qualora sussistono tutti i criteri di cui all'art. 107 co. 1 TFUE: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". 

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica che consiste nell’offrire beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione ai sensi della quale non è rilevante la natura giuridica del soggetto e nemmeno se lo stesso sia stato costituito per conseguire utili; possono quindi essere considerate imprese tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro “produzioni”, ma anche le associazioni senza scopo di lucro; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un’attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato. 

Se un finanziamento è qualificabile come aiuto di Stato esso può essere concesso unicamente secondo un determinato regime (de minimis, Regolamento generale di esenzione o regime autorizzato o esentato dell’amministrazione di riferimento di ciascun soggetto). Una decisione definitiva in merito può essere presa solo tramite la revisione del progetto e la valutazione dei documenti aggiuntivi presentati da ciascun partner.

La qualificazione di un finanziamento come aiuto di Stato dipende inoltre dalle specifiche attività progettuali. Un soggetto, infatti, viene sempre classificato come impresa in relazione a un’attività specifica: per cui se un soggetto svolge sia attività di carattere economico che non, sarà considerato impresa solo in relazione alle prime.

Nel corso della consultazione del progetto, ove possibile, sarà data una valutazione indicativa. A tal fine, è necessario compilare i documenti aggiuntivi e la scheda tecnica e presentarli all'Unità di coordinamento regionale competente.

Data: 12.4.2016
[Presentazione della proposta]

Sarà pubblicato un'avviso per la presentazione di proposte progettuali nell'asse 4?

L'asse 4 promuove lo sviluppo regionale a livello locale investendo in strategie di sviluppo transfrontaliere, che sono gestite dalla popolazione locale. Obiettivo principale del CLLD è di aumentare l'integrazione e l'auto responsabilità nell'immediata area di confine.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 è previsto solo un avviso per l'asse 4, il quale è stato chiuso il 01/06/2015. Nell'ambito di tale avviso, l'Autorità di gestione ha invitato alla presentazione di strategie per lo sviluppo regionale a livello locale. Sono state approvate le strategie delle seguenti aree:

  • Dolomiti Live: Osttirol, Val Pusteria, Belluno
  • HEurOpen: Hermagor, Gemonese, Canal del Ferroe Val Canale, Carnia
  • Terra Raetica: Landeck, Imst, Val Venosta, Engiadina Bassa
  • Wipptal: Wipptal Tirol, Vipiteno Alto Adige
Queste quattro aree CLLD realizzeranno fino l'anno 2020 piccoli e medi progetti per promuovere lo sviluppo regionale attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione locale. Idee per piccoli e medi progetti possono essere presentate in avvisi che saranno pubblicati dalle aree CLLD.

Data: 31.3.2016
[Ammissibilità alla spesa]
In quale categoria di spesa possono essere rendicontati i materiali tecnici di consumo?

Il materiale tecnico di consumo (p.es. materiale di laboratorio tipo pipette, puntali ecc.) rientra nella categoria di spesa per attrezzature anche se non viene inventariato.

Se si tratta invece di forniture per ufficio, queste rientrano nella categoria di spese d’ufficio e amministrative, il cui rimborso è previsto solo nella modalità forfettaria del 15% sui costi diretti ammissibili per il personale.

Data: 31.3.2016
[Partenariato]
Sono ammissibili esclusivamente soggetti con sede legale o operativa nell'area di programma?

Di norma i potenziali beneficiari devono avere la propria sede nell’area di programma. Soggetti al di fuori dell'area di programma sono ammissibili ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1299/2013:

Una collaborazione con i partner delle regioni al di fuori dell’area di programma è possibile, a patto che

  • l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori dell'area di programma non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di programma
  • la loro partecipazione è un aumento della qualità del partenariato e contenuto del progetto
  • apporta un valore aggiunto motivato per l'area di programma
  • rispetta le norme dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1299/2013
Data: 30.3.2016
[Partenariato]
Quale ruolo assume un partner associato all'interno di una proposta progettuale e come sono sostenute finanziariamente le sue attività?

I partner associati forniscono un supporto esterno al partenariato in forma di know how, accesso a dati e informazioni rilevanti. Inoltre, promuovono i risultati del progetto tra i gruppi di destinatari e/o sostengono la loro diffusione.

Il partner associato prevede in proprio al finanziamento delle sue attività. Le attività del partner associato non possono essere finanziate con fondi pubblici assegnati a un partner di progetto. Fanno eccezione le spese di viaggio, che possono essere coperte con il budget degli altri partner. 

Tuttavia, le sue attività e il suo ruolo devono essere menzionati in un campo descrittivo della proposta progettuale nel sistema di monitoraggio "coheMON".  

Data: 29.3.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Sono ammissibili le spese di preparazione?
I costi di preparazione sono ammissibili solo nel caso in cui il progetto venga approvato.  
 
Le spese di preparazione sono ammissibili per progetto e per il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e la presentazione del progetto. Tali spese però non possono superare la soglia di 5.000,00 Euro dei costi del progetto approvati dal CD e devono far riferimento esclusivamente a due categorie di spesa, quali: costi per consulenze e servizi esterni e spese di viaggio e soggiorno. 
 
La soglia dei 5.000,00 Euro si riferisce alla somma complessiva, quindi include oltre ai fondi FESR anche il cofinanziamento nonché i fondi propri. La somma può essere suddivisa sui singoli partner a seconda delle necessità. La cifra si intende IVA inclusa. 
 
I costi di preparazione devono essere specificati nella proposta progettuale (coheMON).
Data: 29.3.2016
[Presentazione della proposta]
Che cosa s'intende per "Pubblica amministrazione" e "Organismi di diritto pubblico"?

Per Pubblica Amministrazione s’intende l'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative. Alle pubbliche Amministrazioni sono parificati i cd. “organismi di diritto pubblico”, anche qualora si tratti di soggetti formalmente privati. Anch’essi, pertanto, devono rispettare le regole previste per i soggetti pubblici, quantomeno per quella parte di attività con la quale realizzano pubblici interessi.

Secondo l’art. 2, co. 1, punto 4 della direttiva 2014/24 definisce gli organismi di diritto pubblico quale organismi che:

  • sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • sono dotati di personalità giuridica;
  • sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
La nozione di organismo di diritto pubblico prescinde dal formale collocamento di un soggetto nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private, ben potendo un ente che riveste una forma di diritto privato o di società essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico
Data: 17.3.2016
[Ammissibilità alla spesa]
Che cosa stabilisce l'art. 20 REG (UE) 1299/2013, ovvero la normativa 20%?

Di norma i potenziali beneficiari devono avere la propria sede nell’area di programma. Il Lead Partner deve in ogni caso avere la propria sede nell'area di cooperazione. Ad esempio una sede operativa  dell’università di Padova localizzata a Vicenza (quindi in area nuts 3 eligibile) può fare il LP.

Il requisito in merito alla sede può comunque ritenersi soddisfatto nel caso in cui ministeri/regioni/Länder o loro articolazioni avessero competenze territoriali nell’area di programma.

Tuttavia, nel caso delle università, il requisito di cui sopra, non può essere considerato soddisfatto poiché il requisito di competenza territoriale non è soddisfatto. 

Una collaborazione con i partner delle regioni al di fuori dell’area di programma è possibile, a patto che

  • l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori dell'area di programma non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di programma
  • la loro partecipazione è un aumento della qualità del partenariato e contenuto del progetto
  • apporta un valore aggiunto motivato per l'area di programma
  • rispetta le norme dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1299/2013

Se le attività del progetto sono svolte al di fuori dell'area di programma e nel corso di tale cooperazione emergono spese sostenute al di fuori dell'area di programma, questo fatto deve essere esplicitamente dichiarato nella proposta progettuale e approvato dal Comitato direttivo. Nel corso dell'attuazione del progetto spese sostenute al di fuori dell'area di programma possono essere approvati dopo una richiesta esplicita da parte dell'Autorità di gestione, se necessario, previa consultazione del Comitato direttivo.

Data: 17.3.2016

Ultimo aggiornamento: 20/11/2023