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FAQ - Häufige Fragen

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Lista delle domande e risposte frequenti
  Domande e risposte

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[Ammissibilità alla spesa]
Si applica l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso ai fini progettuali per almeno 5 anni, nel caso di spese per attrezzature per i quali vengono rendicontate solo le quote di ammortamento?

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013 l'obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d’uso per un periodo di 5 anni si riferisce solo a progetti che comportano investimenti in infrastrutture risp. investimenti produttivi (descritto in modo semplificato per facilitare la lettura di questa FAQ. Il testo del regolamento contiene ulteriori precisazioni per i termini utilizzati, p.e. "obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d'uso"). La Commissione europea definisce gli investimenti produttivi come "investimenti in capitale fisso o in attivi immateriali per le imprese, usati per la produzione di beni e servizi, contribuendo così agli investimenti lordi e all'occupazione." (vedi Corte dei conti Europea – relazione speciale n. 08/2018: Sostegno dell’UE agli investimenti produttivi nelle imprese, pag. 13). Anche l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013, par. 1 così come al considerando n. 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013 definiscono investimenti produttivi nel quadro di imprese. Se un progetto non comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i requisiti di cui all’articolo 71 non devono essere soddisfatti, fatto salvo il rispetto di requisiti specifici previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di infrastrutture o di investimenti produttivi delle imprese, devono essere garantiti i requisiti ai sensi dell'articolo 71 per il mantenimento della proprietà risp. della destinazione d’uso. Se nella rendicontazione vengono invece considerati solo le quote di ammortamento durante l’utilizzo dell’investimento entro la durata del progetto, e a condizione, che durante tale periodo siano stati soddisfatti i criteri secondo l’Art. 71, tali spese sono ammissibili (cfr. articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (1), paragrafo 2) senza l’obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d’uso oltre la durata del progetto.

Data: 17.9.2018

[Ricerca e innovazione]
Il prodotto da me presentato, assieme al mio gruppo, è un capo di abbigliamento del tutto nuovo, un mantello nelle sue varie versioni, reversibile. Da un lato neoprene e dall’altro tessuto qualsivoglia, legati da una cerniera disinnestabile. La mantella, calda e avvolgente, soddisfa il bisogno di ripararsi dalla pioggia e dal freddo, ma ripara anche dal caldo, inoltre è anche una protezione spirituale. I capi di abbigliamento da sempre espressioni della nostra personalità, assieme agli accessori che sono sottili cenni si stile, ci accompagnano ogni giorno.
Se siete interessati a una collaborazione mandate una mail a gs-sc@provincia.bz.it.
Data: 14.8.2018

[Natura e cultura]
Api selvatiche – habitat e quantità L’attuale team progetto consiste del GAL WIPPTAL, lassociazione Natopia, l‘EURAC e GAL IMST stiamo sviluppando un progetto Interreg intorno al tema api selvatiche e il loro spazio vitale. Stiamo cercando potenziali partner progetto di ambienti alpini. Il progetto tratta 4 aspetti in particolare. La prima parte si dedica allinventario o il monitoraggio di api selvatiche in posizioni scelte. Nella seconda parte uno studio scientifico indagherà il habitat richiesto per il sostegno delle api selvatiche. Da esso verranno derivate le raccomandazioni di azioni concrete. Il terzo aspetto affronta listruzione ambientale e la sensibilizzazione. Verranno organizzate attività integrative come Workshop o programmi scolastici come lintegrazione della popolazione tramite „Citizen Science“. Lultimo aspetto tratta il sostegno di nuovi ricercatori (nuova generazione di ricercatori) nellarea della ricerca e classificazione dellape selvatica. Saremmo lieti di partnership di varie aree (GAL, istituzioni, reparti agricoli, servizi di ricerca,ecc.)
Se siete interessati a una collaborazione mandate una mail a gs-sc@provincia.bz.it.
Data: 16.7.2018

[Îstituzioni]
We want to promote a project favoring integration and coordination of social services, health assistance and municipalities work (possibly involving ICT components) especially concerning care of elderly people in the area of the programme as a leading example/experience. We are available both to coordinate the project preparation or to enter in other similar projects concerning the same or similar issues.
Se siete interessati a una collaborazione mandate una mail a gs-sc@provincia.bz.it.
Data: 30.5.2018

[Ammissibilità alla spesa]
Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella struttura organizzativa del partner di progetto sono ammissibili?
Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella struttura organizzativa del partner di progetto (a titolo esemplificativo: direttore, sindaco, capo reparto e simili), che partecipano p.e. a convegni, eventi, riunioni o incontri e dei quali non vengono rendicontate le spese di personale attraverso il progetto, sono ammissibili qualora riferite direttamente al progetto, necessarie e rilevanti per il progetto e qualora venga attestata la partecipazione.
Data: 9.4.2018

[Ammissibilità alla spesa]
Cosa si intende per „partecipazione di terzi“ a manifestazioni con servizio di catering?
Secondo le “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa” (vedi punto 3.4) le spese per il servizio di catering in occasione di manifestazioni sono ammissibili, a condizione che vi sia la partecipazione di terzi. Per “partecipazione di terzi” si intende la partecipazione di soggetti che non sono direttamente coinvolti nel progetto. Si qualificano soggetti direttamente coinvolti nel progetto ad. es. partner di progetto, partner associati o soggetti che sono legati al progetto mediante un rapporto contrattuale. 
 
Invece nelle riunioni “interne” tra partner di progetto i costi (spese di viaggio e soggiorno) dei singoli collaboratori dei partner di progetto possono essere rendicontate nella categoria “spese di viaggio e soggiorno”, se vengono sostenute spese di viaggio in conformità alle prescrizioni interne. Le spese di viaggio e soggiorno di collaboratori di eventuali “partner di progetto associati” possono essere rimborsati nei limiti del proprio budget del partner di progetto beneficiario (vedi punto 3.3 delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa). 
Data: 9.4.2018

[Ammissibilità alla spesa]
Quali modifiche di progetto devono essere formalmente richieste e approvate dall’Autorità di gestione?

Secondo l’art. 5 (2) del contratto di finanziamento – Interreg si ha la possibilità di spostare l’ammontare delle risorse destinate alle categorie di spesa non superando la soglia del 20% dell’ammontare previsto oppure fino a un massimo di 10.000€. In questo caso non si necessita di un’approvazione formale da parte dell’AdG. Per agevolare il processo di rendicontazione, tali spostamenti devono essere comunicati inserendoli direttamente nel sistema coheMON. Le variazioni entrano subito in vigore e le corrispondenti spese possono essere rendicontate. Spostamenti di risorse superiori invece alla percentuale massima del 20% e contemporaneamente alla somma di 10.000€ devono essere richiesti tramite il sistema coheMON ed è necessaria la espressa approvazione da parte dell’AdG, di norma coinvolgendo le Unità di coordinamento regionale (UCR) (art. 5 (3) contratto di finanziamento Interreg).
NB: L’obbligo di approvazione da parte dell’AdG non significa che le spese possono essere effettuate solo dopo l’approvazione formale della richiesta di variazione. A proprio rischio si possono effettuare le spese anche prima dell’approvazione formale. Il riconoscimento delle suddette spese avviene tuttavia solo dopo l'approvazione da parte dell’AdG.
Se il beneficiario ha dei dubbi sull’approvazione da parte dell’AdG a causa della portata delle modifiche in termini di contenuto o di importo, è consigliabile attendere l’approvazione formale prima di attuare le attività per cui viene chiesta la variazione.

Di norma, questi spostamenti di risorse non avranno alcun effetto sull’attuazione delle attività del progetto come descritto nella proposta progettuale (art. 5 (3) Contratto di finanziamento Interreg).

La procedura sopra descritta si applica analogamente anche alle variazioni dei contenuti “sostanziali” del progetto, con o senza collegati spostamenti di risorse.Queste modifiche “sostanziali” (si intendono esclusi meri dettagli di attuazione che non hanno alcun impatto sugli obiettivi o sui risultati del progetto) devono essere richieste tramite coheMON e possono essere eseguite a proprio rischio. Le spese relative alle modifiche richieste non possono essere riconosciute da parte dei Controllori (FLC) fino a quando non sono state formalmente approvate da parte dell’AdG.
Lo spostamento di fondi solo tra WP, senza che ciò comporti spostamenti tra categorie di costo e/o cambiamenti contenutistici sostanziali, non deve essere inserito nel sistema coheMON. Ciò non compromette il processo di rendicontazione.

Questo approccio per gestire le variazioni di progetto intende, ai fini della collaborazione partenariale tra le autorità del programma e i beneficiari, sia favorire l'attuazione tempestiva dei progetti e prevenire ritardi nel caso di modifiche insignificanti nelle more tra la richiesta e l'approvazione formale, sia preservare alle autorità del programma la possibilità di opporsi in caso di cambiamenti sostanziali del progetto.

Data: 16.1.2018

[Ammissibilità alla spesa]
Quando devono essere pagate le spese di preparazione?
Ai sensi delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa”, paragrafo 2.3, le spese di preparazione sono ammissibili nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e la presentazione della proposta progettuale. 
Trattandosi di un arco temporale ridotto e procedure di pagamento spesso complesse, potrebbe essere difficile concludere tutti i passaggi necessari – dall’affidamento alla prestazione del servizio e fatturazione e pagamento entro il termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali.
Pertanto - nel caso di approvazione del progetto - vengono considerate ammissibili le spese di preparazione che sono state almeno compiute (fornitura dei servizi) nel periodo tra l’apertura del bando e la presentazione del progetto. La fatturazione e pagamento della prestazione/fattura possono avvenire anche in un secondo momento.
Data: 6.11.2017

[Ammissibilità alla spesa]
In quali casi non è necessario richiedere all’Autorità di gestione l'approvazione dei "costi fuori area di programma"?


Costi per le attività progettuali sostenuti al di fuori dell'area del programma devono essere indicati nella proposta progettuale approvata o essere esplicitamente approvati dall'Autorità di Gestione (cfr. Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa, punto 2.2 B). Tali costi al di fuori dell'area del programma sono da considerarsi approvati tacitamente dall'Autorità di Gestione, se sono soddisfatti almeno due dei seguenti elementi:

  • Prossimità con l’area di programma (fino a 15 km)
  • Voce di costo minima (meno di 1.000,00 €)
  • Le attività progettuali si sviluppano presso il sito del progetto di un partner di progetto al di fuori dell'area del programma (eventi, convegni, riunioni, incontri, ecc.)

I costi fuori area programma, approvati in questo modo semplificato, sono in ogni caso da inserire nel sistema di monitoring del programma e comunque da indicare nella rendicontazione da parte del beneficiario.

Per la definizione dei costi fuori dell'area di programma consultare la FAQ corrispondente alla pagina www.interreg.net/faqQuali spese di viaggio e soggiorno si considerano sostenute al di fuori dell’area di programma”?

Data: 30.8.2017

[CLLD]
La valutazione intermedia della strategia CLLD ha un impatto del periodo di finanziamento del progetto ombrello "piccoli progetti"?
Il progetto ombrello "piccoli progetti"copre tutta la durata del periodo di programmazione, tuttavia nell’art. 9 del contratto di finanziamento CLLD  è prevista una valutazione intermedia obbligatoria sull’attuazione della strategia CLLD nelle date 30.09.2019 e 30.09.2022. Il periodo di programmazione del progetto ombrello è continuo e non viene interrotta dalla valutazione intermedia. 
I piccoli progetti sono ammissibili nel periodo di programmazione del progetto ombrello.

Data: 21.6.2017

(Ultimo aggiornamento: 20/07/2009)